Odescalchi, Carlo

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Trascrizione di Roberto Fiorentini.

Testamento di Carlo Odescalco fatto in iscritto li 5 Settembre 1672 aperto per Instromento Rogato li 2 Ottobre 1673 da Pietro Giacomo Macchio Notaro di Milano

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In Nomine Domini anno ab eiusdem Nativitate millesimo secentesimo septuagesimo tertio Indictione duodecima die Lunae secunda mensis Octobris manc.

Coram Egr. I.C.C.D. Comite Carolo Vicecomite Honorando Vicario Praetorio Mediolani, & sic Iudice Ordinario Togato Civitatis, & Ducatus Medionali.

Comparuit M.R.D. Don Guidus Turrianus, in hac parte uti Agens Generalis, & eo nomine Illustriss. D. Livij Odescalchi filij nunc q. Illustriss. D. Caroli, externa die vita functi; & exposuit sicuti die Sabbati trigesima mensis Septembris prox. elapsi in fata concessit dictus D. Carolus, qui tamen anno 1672. prox. praet. Die 5. Septembris condidit eius testamentum in scriptis, quod propria manu subscrisit, & eius sigillo munivit, & per restes infrascriptos sub scribi, & suis sigillis sigillari iussit, mox & rursùs ijsdem septem sigillis ipsorum testium in cera rubea, cum cordulis sericeis albi coloris ità claudi, ut legi non posset, sicq; clausum Notario incrascripto proprijs eius minibus consignavit, & paenes eum dimessi custodiendum, & post eius obitum servatis servandis aperiendum, et cum deffunctorum iuditia sint servanda, & voluntates eorum adamussim exequendae, ut dicti D. Testatoris voluta patefiat, & ex equi possit, ad omnem bonum finem, & effectu, cum id praecipuè intersit dicti D. Livij, putetquae Comparens deillius interesse agi, quia filius, & unicus masculus Testatoris sit, ut suo iuramento affirmavit ad S.D.E., tacto pectore coram praefato D. Vicario, petit dictum testamentum sit clausum per Not. Infrascriptum exhiberi praefato Egr. D. Vicario, & per ipsos testes, qui dictum testamentum subscripserunt, & proprijs sigillis, & inrùs, & foris obsignarunt, qui omnes moniti praesentes sunt, eorum sigilla, & proprias subscriptiones recognosci, hisq; peractis per praefatum Egr. D. Vicarium dictum testamentum aperiri, apertumq; publicari, & decretum suu, & auctoritatem suam, & Communis Mediolani interponi, decerniq; illud habere vim publicae scripturae, & validi testamenti, mox illud dicto Not. infrascripto reconsignari, iuberiq; ut illud in publicam, & authenticam formam expleat semel, & pluries etiam de Capitulo in capitulum prout opus fuerit, ut plenam fidem faciat in iuditio, & extrà; Testes autem, qui se subscripserunt sunt infrascripti nempe, Egr. I.C.C. Comi, & eiusdem Civitatis Orator D. Iulius Caesar Lucinus fil. q. D. Io. Baptistae P.N.P.S. Martini ad Nuxigiam Mediolani, M. Rev. D. Don Iacobus de Dentibus fil. q. Cipriani P.O.P.S. Stephani in Brolio Medionali, Caus. Coll. Ioannes Matthaeus Macchius Mediol.

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Mediolan. Not. filius dicti mei Notarij infrascripti, D. Io. Paulus de Advocatis paritèr Mediolani Not. fil. q. Francisci ambo P.N.P.S. Borholomaei intus Medionali, D. Bonus Peregrinus fil. q. Ioannis Pauli, D. Franciscus Cicardus fil. q. Balthessaris, D. Martinus Vidarius fil. q. Ioannis omnes tres P.R.P.S. Ioannis ad Cuncam Mediolani.

Qui praefatus Egr. D. Vicarius audita dicta requisizione sic dicto D. Turriano eo nomine instante, iussit per me Not. infrascriptum dictum testamentum sic clausum exhiberi, quo prae minibus habito, recoqniris sigillis, quae omnia integra novit, incisis cordulis dictum testamentum aperuit, lectisq; subscriptionibus, tam per ipsum D. Testatorem, quam per suprascriptos testes factis, modo, & ordine, & per verba de quibus in calce ipsius scripturae, & testamenti inferius registrandi cū subscriptione infrascripti Notarij, apposito sui Tabellionatus signo, cum ipsas omnes subscriptiones non abolitas, nec in aliqua parte vitiatas, nec suspectas, sigillaq; Testatoris, & testium integra, nec aliquid doli intervenisse noverit, iussit dictas subscriptiones, & sigilla per ipsos testes recognosci, eisq; delato iuramento, an proveritate proprijs rescptivè minibus fecerint, & dicti omnes testes iuramento suo affirmanerint, se dictas subscriptiones, et sigilla respective reffescribere, et sigillare vidisse; Ipsis omnibus subscriptionibus, et sigillis visis, et recognitis, facta sommatìm fide de morte Testatoris, dictum testamentum in praesentia dictorum testium, et mei Notarij, ac pronotariorum, et testium infrascriptorum lectum, publicavit, et publicatū mihi Notario infrascripto reconsignavit insinuandum inter meas Abbreviaturas, ut illud explere valeam in forma probante cuiqq; habere volenti, etiam de capitulo in capitulū prout ous fuerit; Et fedens pro Tribunali super quadam Cathedra prosit aut infrà, quā Chatedram, et quem locum elegit, et eligit pro eius loco, et Tribunali idoneis pro praedictis, et infrascriptis peragendis, decretum suum, et auctoritatem suam, et Communis Medionali interponendo, et interloquendo pronuntiavit dictum testamentum sie utsupra recognitum, validum, habereq; debere vim, et robur solemnis testamenti in scriptis, et haec omni meliori modo &c.

Cuius quidem testamenti tenor talis est videlicet

Al nome d'Iddio l'anno della sua Natività milla e sei cento settanta due, inditione undecima il giorno di Lunedì alli cinque del corrente mese di Settembre.

Non essendovi cosa più incerta dell'hora della morte, né più certa di quella, convenendo a tutti pagar il tributo alla Natura, che volle il Figliuolo dell'Onnipotente Iddio sodisfare anch'esso, giacché per redimere noi miseri peccatori, si compiacque di prender carne humana, e sottoporsi alle leggi della nostra misera conditione, per aprirci la stra=

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da al Paradiso, quella volta che da noi stessi non deviamo da quella co' nostri peccati.

Perciò considerando io Infrascritto Carlo Odescalco del quondam Livio di P.R.P.S. Giovanni la Conca di Milano d'haver visciuto molti anni in questo mondo, che probabilmente posso temere, che mi sopravenga la morte più tosto, che a ciascun altro, e non volendo far questo passaggio prima di racommandare l'anima mia a Dio, e supplicate umilmente la sua infinita bontà e misericordia, che mi perdoni li miei peccati, co' quali tanto l'ho offeso, confidando ne' meriti del Sangue suo preciosissimo, che sparse sopra il legno della Santissima Croce per redimere il genere humano dall'inferno, che si degnerà d'haver misericordia all'anima mia, perdonandomi li miei peccati, con lasciarmi aperta la strada per il Cielo.

Supplico perciò, e priego umilmente la Santissima Madre di Giesù Christo per la sua Immacolata Concettione, che mi voglia esser Avvocata, e Protettrice appresso il suo Dilettissimo Figliuolo, acciò habbia misericordia de' miei peccati, e si degni assistermi nel ponto della morte mia per liberarmi dal tremore di quella, et dalle insidie del Demonio, nel passaggio da questa all'altra via, dandomi forza di repettere col cuore, se non lo puotrò con la voce; Maria Mater gratiae, Maria Mater Misericordiae, Tu nos ab hoste protegge, et hora mortis suscipe.

Raccomando pure ai Santi miei Protettori l'anima mia, et in particolare all'Angelo mio Custode, & a San Giuseppe Sposo di Maria Vergine, Sant'Antonio da Padova, San Francesco Saverio, e San Carlo, verso quali ho sempre professato devotione particolare, acciò tutti giontamente, con la Santissima Madre, m'intercedino da Dio Benedetto il perdono, e remissione de' miei peccati, e mi aggiuntino in quel ponto estremo di mia vita, acciò avvalorato dalla Santissima loro protettione, possi fare quel passaggio felicemente, et in gratia di Sua Divina Maestà.

E perche doppo haver raccomandata l'anima mia à Dio, devo anche pensare al stabilimento delle cose mie, & del mio herede, acciò le venga a godere in pace, e sotto quella direttione, e dispositione, che gli prescriverò in questa mia ultima volontà, quando così piaccia à Dio servendo essa per quella direttione che gli haverei dato, se da Dio Benedetto mi fosse stata concessa più longa vita, perciò con la consideratione di me stesso, e nel stato nel quale mi trovo confidato nella bontà di Dio, che si compiaccia di darmi lume di far questa mia dispositione testamentaria senza offesa di Sua Divina Maestà, e senza offesa dell'anima mia, e più tosto à beneficio d'essa, e per quiete mia, e dell'Herede mio, e de miei successori; costituito in questo letto, sano di mente, e d'intelletto per gratia d'Iddio, benche infermo del corpo, senza sapere quello che possi essere della mia salute, dichiaro di voler far questo mio testamento in scritto, che sarà la norma della mia ultima

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volontà, havendo in esso scritto, di propria mano l'herede mio, e sottoscritto detto mio testamento alla presenza delli testimonij testamentarij, nel quale hò ordinato tutte quelle dispositioni, che stimo più profittevoli per detto mio herede, & altri miei figliuoli, e suoi descendenti, come in esso si contiene.

Dichiaro però, e voglio, che in questa mia dispositione habbia da servir per lege, & inviolabilmente osservarsi da detto mio herede, suoi descendenti, e successori, conforme si legerà da me ordinato, e disposto.

E se mai questa mia dispositione, e testamento in scritto venisse à patire qualche eccettione per quale si puotesse dubitare della sua validità, dichiaro, che in tal caso, non altrimente voglio che vaglia come testamento nuncupativo in scritto, overo per ragione di Codicilli, ò à titolo di donatione per causa di morte ò in quel miglior modo che possi valere, e tenere, e perche così è la mia ultima volontà, mentre alla presenza delli infrascritti testimonij testamentarij hò scritto di mia propria mano l'herede mio, e protestato al Notaro, che sarà rogato della consegna di questo testamento, che l'herede mio hà da esser quello, che hò scritto nello stesso testamento.

Dichiaro, e protesto di non haver fatto alcun altro testamento ne codicilli, ne altra dispositione in ultima volontà, che me ne raccordi, e quando mai se ne trovasse alcuno, che non lo sappij, adesso per all'hora, lo casso, lo revoco, & lo annullo, volendo, che questo prevaglia à tutti, e sij il solo, che si hà da osservare dal mio herede, suoi descendenti, e suoi successori in qual si sia caso, che à Dio Benedetto più piacerà di disporre.

Voglio, che il mio corpo doppo fatto Cadavere sia condotto a Como, e sepolto nella Chiesa di San Giovanni Pedemonte de' Reverendi Padri di San Domenico, nel sepolcro de' miei Antenati, entro alla Cappella nova, che si va fabricando.

Le esequie mie si faranno all'arbitrio del Signor Senatore Antonio Maria Erba mio Nipote, e per suffragio dell'anima mia si faranno celebrare nel tempo della mia agonia, tutte quelle Messe di requie, che si potranno celebrare nelle Chiese de' Reveredi Padri Cappuccini di Milano, e delli Padri Reformati del Giardino, e de' Padri Scalzi di Santa Teresa, & d'altre Religioni devote all'arbitrio del medemmo Signor Senatore, nella cui bontà, e carità pienamente confido, per li suffraggi dell'anima mia.

Voglio parimente, che doppo che l'anima mia sarà separata dal corpo, & il Cadavere mio sarà sopra la terra si seguitino à celebrare tutte quelle Messe, che si puorranno havere nelle soprascritte Chiese, & altre, che piaceranno al detto Sig. Senatore tanto in Milano, quanto nella Città di Como, acciò l'anima mia resti suffragata, con quei maggiori suffraggij, che possino ottenere dalla bontà d'Iddio, e sua infinita misericordia la remissione de miei peccati.

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Procurerà però detto Sig. Senatore, che ne siano celebrate alli Altari privilegiati, & nelle Chiese, che godono simili privileggij, quella maggior quantità, che sarà possibile, acciò possi goder l'anima mia di quei privileggij, che la Misericordia d'Iddio hà permesso à suoi fedeli per mezzo de suoi Vicarij in terra.

Si doveranno inoltre celebrare Messe sei mille, nel più breve termine, che sarà possibile, facendone celebrare in Como due mille, & altre quattro mille in Milano nelle Chiese, & alli Altari delle sudette Religioni, & anco delle RR. Madri Capuccine tutte di questa Città, acciò le accompagnino con le loro Orationi in suffraggio dell'anima mia, e per l'elemosina da darsi à dette Madre Capuccine per le loro Orationi, la rimetto all'arbitrio del detto Sig. Senatore.

Si doverà dar parte al Sig. Cardinale mio fratello del stato della mia infirmità, & della motre mia, quando così piacerà à Dio, acciò si servi per l'affetto, che mi hà sempre portato di far suffragar anche in Roma l'Anima mia con Messe, con elemosine, con tutte quelle opere Pie, che si stimeranno da S. Emin. più aggradite dalla bontà Divina.

Dispongo, che se si troverà in me pervenuta qualche cosa, che non mi si dovesse, che tutto ciò, che illegittimamente apparirà esser in me pervenuto, si restituisca immediatamente à chi sarà dovuto, con danni, & spese, che ne puotessero haver patito, aggravando in ciò la coscienza di chi n'havesse notitia à propalarlo, acciò constando legittimamente à SS. Curatori del mio herede si possi incontinente sodisfare.

Lascio a Giovanna Maria mia figlia, quando si risolva di maritarsi per sua dote temporale scudi venticinque milla da lire sei l'uno moneta corrente da essergli dati, e pagati dall'infrascritto mio herede, e da' suoi Curatori nel modo, e forma, che più piacerà al Signor Cardinale mio fratello.

Non potrà però maritarsi senza il consenso del suddetto Eminentissimo Signor Cardinale mio fratello, e suo Zio, e del Signor Senatore Erba suo Cugino, e mio Nipote, e se mai tentasse di farlo da sé medesima in tal caso resti priva della metà di detta dote di sopra constituitagli, & habbia solamente scudi dodeci milla cinquecento, che tale è la mia volontà per la riverenza, & obbedienza precisa ch'ella deve prestare a Sua Eminenza, li cui commandi gli devono esser lege inviolabile, e l'istesso deve praticare verso del Signor Senatore attesa la lontanaza di Sua Eminenza che tale è la mia volontà.

E quando si rissolvesse di Monacarsi o nel Monastero di Santa Cecilia di Como, o in altri Monasteri gli lascio scudi sei milla da lire sei l'uno, moneta corrente, con quali possi e debba consituirsi la sua dote spirituale col Monastero nel quale entrasse in quella quantità, che più gli piacerà, e del rimanente disporne a suo arbitrio in vita, o in morte a commodo del medesimo Monastero, o della Chiesa di esso Monastero.

E in caso della Monacatione di detta mia figlia Giovanna Maria gli

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lascio per suo livello, o sia annua pensione per tutto il tempo di sua vita, e non più oltre scudi cento l'anno d'essergli pagati dal mio herede puntualmente.

Voglio, che la scherpa necessaria per l'ingresso di quel Monastero nel quale deliberasse di farsi Monaca gli sij somministrata dall'herede mio, che così dispongo.

Lascio per titolo di legato a Suor Pauola Beatrice parimente mia figlia Monaca professa nel suddetto Monastero di Santa Cecilia di Como altre lire duecento annue sua vita naturale durante, oltre lire quattrocento, che ha di livello già constituitogli, d'onde dalla mia morte in avanti, haverà lire seicento l'anno in tutto.

Lasio, & aggravo il mio herede a pagare scudi venticinque l'anno a Suor Carla Alessandra Monaca professa nel Monastero di Sant'Agata fuori di Como, & altri scudi venticinque a Suor Giulia Antonia Monacha professa in Santa Cecilia in Como, ambedue mie Nipoti, e Sorelle del Signor Senatore Erba, quali scudi venticinque per ciascuna se gli pagaranno annualmente sin che naturalmente viveranno.

Nel resto di tutti li miei beni stabili, mobili, di qualsisia sorte, crediti, danari, nomi de' debitori, effetti di qualunque altra ragione di mia azienda esistente tanto nello Stato di Milano, quanto altrove niun luogo eccettuato, instituisco e nomino per mio herede universale quale sarà scritto di mia propria mano in questa mia disposizione alla presenza degli infrascritti testimoni testamentari Livio Odescalco mio figliuolo, e della fu Signora Beatrice Cusana mia dilettissima moglie, e doppo di esso sostituisco al medesimo Livio per suoi heredi universali egualmente tutti li suoi figliuoli maschi, legitimi, e naturali, nati, e procreati di legitimo matrimonio solamente sostituendogli volgarmente, & per fideicommisso, quando alcuno d'essi figliuoli di detto mio herede sostituiti come sopra morissero senza figluoli maschi legitimi, e naturali, nati, e procreati di legitimo matrimonio solamente come sopra, & a detti figlioli maschi, e come sopra di detto mio herede sostituisco li loro figliuoli maschi legitimi, e naturali, & come sopra, e loro descendenti maschi legitimi, e naturali, nati, e procreati di legitimo matrimonio solamente sino in perpetuo, per essere la mia intentione, e volontà, che la mia heredità in qualsisia quantità, e qualità ch'ella si trovi, si conservi in detto mio herede, & nelli suoi figliuoli, e loro descendenti maschi in infinito legitimi, e naturali, nati, e procreati di legitimo matrimonio solamente in ogni miglior modo &c.

Ordinando à questo fine come lo ordino, e dispongo un fideicommisso masculino, perpetuo, discensivo, reciproco frà tutti li figliuoli, e descendenti maschi, e come sopra di detto Livio mi figliuolo, & herede

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come sopra instituito, aggravando di quello come lo aggravo detto Livio mio herede verso de suoi figliuoli maschi legitimi, e naturali nati, e procreati di legitimo matrimonio come sopra, e questi verso de loro figliuoli, e descendenti maschi in infinito legitimi, e naturali, e di legitimo matrimonio nati, e procreati solamente volgarmente, pupullarmente, compendiosamente, e per fideicōmisso, conforme li casi, che occorreranno.

E perche non hò tanto amore alli maschi di mia descendenza, & alla loro conservatione, che non mi raccordi ancora della obligatione, che mi corre di dotare le femine legitime, naturali, e di legitimo matrimonio, che provenir anno da detto mio figliuolo.

Lascio perciò alle figliuole di detto mio herede se sarà una sola, che si voglij maritare scudi quindeci milla da lire sei l'uno come sopra, e quando fossero più figliuole femine, quali si volessero maritare gli lascio solamente scudi diedi milla per ciascuna d'essergli pagati conforme sarà convenuto frà detto mio herede, & li mariti di dette sue figlie.

Oltre però alle dette doti se gli doveranno fare le sue scherpe, & apparati nuptiali, che si convenir anno al loro stato dal mio herede, ò sostituiti come sopra.

Et à quelle di dette figlie del mio herede, che si vorranno Monacare, lascio oltre alla scherpa solita darsi nel Monastero nel quale si faranno Monache dote doppia in danari à commodo del Monastero per esimersi dalli officij se cosi gli piacerà.

Di più gli lascio per loro livello, ò sij annua prestazione loro vita naturale durante scudi venticinque per ciascuna da lire sei l'uno di moneta corrente.

Alle femine puoi, che pro veneranno da descendenti di detto mio figliuolo, & herede, & in particolare dalli suoi figliuoli, & descendenti, ordino, e dispongo, che siano da loro Padri dotate condecemente, conforme il stato nel quale si troveranno li descendenti di detto mio figliuolo, & herefe.

E perche non nasca dubbio frà miei descendenti se la scherpa tanto temporale, quanto spirituale dovuta alle femine, che si maritaranno, ò si monacharanno se gli habbià preparare con danari separati dalle loro doti, ò pure con le dotti medeme da me prescrittegli, dichiaro, che in qualsisia caso tanto di matrimonio temporale, quanto spirituale la scherpa sempre, & apparati nuptiali, & se gli habbia à fare, e preparare, con danari separati della dote, & oltre di quella.

E se mai Iddio per sua maggior gloria disponesse, che detto Livio mio figliuolo, & herede, morisse (che Dio lo guardi) senza figliuoli maschi legitimi è naturali, e procreati di legitimo matrimonio, e lasciasse solamente femine di legitimo matrimonio, overo mancasse,

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senza figliuoli maschi e femine, nati è procreati di legitimo matrimonio, in tal caso voglio che succeda nella mia heredità, beni, & effetti, crediti, danari, & nomi de debitori, beni mobili, & immobili quello, ò quelli, che sarà, ò saranno nominati in una scrittura firmata di mia mano alla presenza de testimonij di tutta mia confidenza, che sarà da me consegnata alla presenza de medemi testimonij al sudetto Sig. Senatore Antonio Maria Erba mio Nipote,ordinando, che ne detti casi di sopra espressi, ò in quello, che si averarà, quella omninamente, & inviolabilmente si habbi da osservare senza contraditione, ne replica in contrario.

Commando però, che detta scrittura, & dichiaratione della mia mente, & volontà consegnata al detto Sig. Senatore Erba mia Nipote, non si possa ne si debba aprire, ne publicare, se non nel caso, che venisse à mancare detto mio figliuolo senza descendenza masculina, ò feminina, e come sopra legitima, nata, e procreata di legitimo matrimonio.

E perche la morte è commune à tutti, se mai detto Sig. Senatore mio Nipote (che Dio lo guardi) venisse à mancare avanti il caso della purificatione di questa mia dispositione in tal caso gli do facoltà, e permetto di puoter consegnar detta scrittura al Superiore de Padri Scalzi del Convento di Milano, ò altri Regolari all'arbitrio di detto Sig. Senatore, col giuramento suo, che sij quella, che da me gli è stata consegnata.

E se in quel tempo sopraveniranno li testimonij, che l'haveranno sottoscritta al difori, la riconosceranno, & attesteranno per tale, non volendo mai che si possi aprire, se non quando si purificassero li casi da me di sopra ordinati.

Dispongo è commando, che detta Giovanna Maria mia figliuola, che hora si trova in educazione nel Monastero sudetto di S. Cecilia di Como non si possi levare da quel Monastero per riporla altrove, se non in occasione di nozze sue temporali, ò spirituali, che in tal caso mi rimetto all'arbitrio dell'Eminentiss. Sig. Cardinale mio Fratello, e del sudetto Sig. Senatore Antonio Maria Erba mio Nipote.

Voglio e dispongo, che Livio mio figliuolo quando siegua la mia morte, quanto più presto si potrà si mandi a Roma appresso al medesimo Signor Cardinale, quale riverentemente, e con tutto l'affetto del cuore priego e supplico tenere appresso di sé detto mio figliolo, farlo ammaestrare nelle virtù, lontano da vizi, e nel timore d'Iddio, che corrisponda al desiderio mio, e mi sia di consolazione ancor morto, e sodisfi al debito, & all'obligo, che doverà sempre a Sua Eminenza.

Prohibisco à detto mio figliuolo, suoi figliouoli, & heredi maschi come sopra, & à descendenti suoi maschi, e come sopra, & à chiunque possi succedere in detta mia heredità, & beni stabili di qualsisia sorte di puoter venire ad alcun atto di alienatione di quelli, ò parte d'essi, ne tentar di farlo, ne consentir ad altri, che lo facciano, sotto pena della

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perdita d'essi beni, che alienaranno, ò tentaranno di alienare, ò consentiranno, che altri facciano detta alienatione, ò contratto, del quale ne seguisse poi l'alienatione, reale, & effettiva, quali ipso facto, e senz'altro Ministerio di Giudice s'intendino applicati à quelli, che seguiteranno nel grado più prossimo à tali contrafacienti, puoiche l'intentione di me Testatore, e mentre determinata fù, & è che li beni stabili, che mi trovo havere nel Ducato di Milano, e nel Vescovato di Como, e tanto nella Città di Milano,  quanto in quella di Como non si possino in alcun modo alienare ne vendere, ne contrattare, ne obligare specialmente, mà s'habbino sempre à conservare, e mantenere in perpetuo in detto mio herede, e suoi figliuoli maschi, e come sopra, e loro descendenti maschi in perpetuo, acciò non eschino mai dalla mia famiglia, & Agnatione salvo se venisse in caso di qualche permuta, che ò per utile, ò per convenienza stasse bene à detto mio herede ò alli suoi descendenti, ò possessori de beni da commutarsi, che in tal caso permetto, che la si possi validamente praticare.

Eccetto pur anco il caso, che puotesse venire, che la mia heredità, e beni andassero à quelli, che sono nominati, e chiamati nella scrittura da me consegnata al mentovato Sig. Senatore Erba.

E perche voglio, & è preciso mio commando, che tanto detto Livio mio figliuolo, & herede, quanto li suoi figliuoli tutti, e descendenti maschi legitimi, & naturali come sopra vivino Christianamente secondo le legi Divine, humane, e Civili, e non commettino alcuna disobbedienza al Prencipe per la quale meritino di essere castigati, ne commettino delitti di sorte veruna, e meno sentino di commetterli; perciò in caso di qualsisia contraventione, ò delitto, ò tentativo della loro commissione, privo il delinquente ò delinquenti, il contrafaciente, ò contrafacienti, e quelli tutti, che tenteranno di commetter delitto alcuno, ò delitti per quali possino incorrere l'Indignatione del Prencipe, castigo, multa, condanna, ò confiscatione de beni, puoiche la mia enissa volontà è, che tanto il mio herede, quanto li suoi figliuoli, e descendenti tutti, e successori in detta mia heredità s'attenghino da delitti, privandoli io perciò non solo de beni, mà de frutti loro, e sua commodità, non volendo, che possi passare in alcun Fisco tanto Secolare, quando Ecclesiastico alcuna parte de miei beni, tanto rispetto alla proprietà, quanto all'usufrutto, per qualsisia causa, che il Fisco puotesse pretendergli, sì per causa di confisca, come di multa, ò condanna, proibendo in tutti i casi sudetti, & altri ancora più privilegiati, che li miei beni, effetti, crediti, & heredità mai in qualsivoglia tempo, e per qualsivoglia causa si possino confiscare, ne apprendere dal Fisco, ne sequestrare in pregiuditio de chiamati in questo mio testamento; puoiche in tutti li casi, & in tutti li tempi, che detto mio herede, suoi figliuoli, e descendenti maschi, e come sopra, & altri

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chiamati loro mancamento nella scrittura da me consegnata al Sig. Senatore Erba tentassero, ò pensassero di commetter alcun delitto, ò in effetto lo commettessero, in tutti li sudetti casi li privo della mia heredità, e beni, e d'ogni provento, & commodità de frutti, che da quella puotessero ricevere, dichiarando, che tal privatione proceda dal primo atto nel quale essi pensassero di commettere, ò tentassero di fare alcun delitto, à segno che se mai arrivaranno all'atto della commissione, ò sia consumatione di delitto alcuno, ò delitti, s'intendino sepre anticipatamente per un giorno avanti privati dal commodo, & dalla proprietà di detta mia heredità, acciò con la pena di questa privatione habbiano da astenersi come sopra dalla commissione de delitti, e da pensieri di quelli, e non esser causa, che per tal effetto li miei beni possino passare in alcun Fisco come sopra, volendo, che nelli casi tutti sudetti immediatamente il figlio succeda al Padre delinquente, e quando ambiduoi fossero complici del delitto, che succedino li più prossimi à tali delinquenti, maschi, legitimi, e naturali, di legitimo matrimonio nati, e procreati come sopra, restando le femine se non fossero in grado anteriore, escluse da maschi descendenti di detto mio herede ancorche in grado remotiore, & in tanto puotranno le femine succedere, in quanto non vi sijno figliuoli, ò descendenti maschi di detto mio herede, con la qualità sempre prescritta, che siano nati e procreati di legitimo matrimonio solamente, servando l'ordine della dispositione mia di sopra ordinata.

Quando però tali delinquenti, ò delinquente per indulgenza del Prencipe, tanto Laico, quanto Ecclesiastico, che rispettivamente havessero offeso, con delitti commessi, ò tentativi di commettere, fosse, ò fossero rimessi in gratia del medesimo Prencipe, e ritornati liberi alla Patria, e Case loro, in tal caso voglio, che gli siano ritornati li beni della mia heredità, e senza alcuna detrattione, da quelli à quali saranno pervenuti per li delitti commessi, ò tentativi di commettere da delinquenti, e per li frutti è fitti di detta mia heredità è beni, che in tal caso fossero stati riscossi è ricevuti da quelli, à quali fossero pervenuti detti beni di detta mia heredità à causa delli delitti commessi, ò tentati, voglio che quelli si repartino per mettà frà li gratiati dal Prencipe, e li possessori intermedij de detti frutti; e quando mai à detti possessori de frutti toccasse ò far proteste, ò remissioni à favore de delinquenti, ò per altro li puotessero aggiutare è non li aggiuttassero, in tal caso siano privati da frutti tutti, e restino obligati alla restitutione rigorosamente de detti frutti.

E perche la mia mente, & intentione è, che il corpo della mia heredità, ò sia asse ereditario resti in se medemo più unito che sij possibile, ne si sminuisci, ò smembri à causa d'alcuna detrattione, proibisco perciò non solo nel caso de delitti, ò delitto, mà anche in caso di morte e di

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alienatione, qualsisia detrazione di legitima, e di trebellianica, che per qualsivoglia titolo puotesse compettere, & esser dovuta al detto mio herede, suoi figliuoli, & descendenti maschi come sopra, puoiche se bene pare, che la legitima non si possi prohibire à figliuoli, lasciandogli io per altro tanto pingue la mia heredità, voglio che compensi li frutti di quella sopra la legitima che per altro gli sarebbe dovuta.

Et perche consti in ogni tempo di questa mia prohibitione, e dispositione, commando, che arrivando detto mio herede all'età perfetta de venti anni, sij tenuto ad'approvare validamente, e per atto publico questa mia dispositione sottoponendo al mio fideicommisso qualunque deduttione che gli puotesse compettere di legittima, e trebellianica, e d'ogni altra detrattione alla detta mia prohibitione, se vorrà godere per intiero di detta mia heredità.

Et per questo priego l'infrascritti Signori Curatori, che saranno da me nominati, che avanti che rinontijno à favore di detto mio herede libera l'amministratione della mia heredità, lo facciano approvare questa mia prohibitione, e dispositione, sottoponendo ad essa tutto quello, che di libero in quel tempo, che si sarà maggiore gli può spettare à causa delle sue dedutioni, altrimenti non gli rinontijno se non quella parte della mia heredità, che ad'esso spetta à titolo di sua legitima, trattenendo appresso di loro il restante della mia heredità, & insieme tutto quello, che à titolo di trebellianica gli puotesse spettare, puoiche in ogni caso m'intendo, che la Trebellianica resti prohibita, tanto à pregiuditio di detto mio herede, quanto de suoi figliuoli, & descendenti maschi in infinito, & di qualunque altro chiamato in detta scrittura.

Prohibisco parimente a detto mio herede, che non possi far alcun contratto, né distratto validamente, né prendere alcuna obligatione, finché non haverà compito l'età d'anni venticinque, che possa sapere li pregiuditi, che da tali contratti, distratti, & obligationi gli ponno insorgere, dichiarando d'adesso per allora nullo, e nulli, e di niun valore tutto quello, che farà contro questa mia prohibitione.

Li proibisco parimente il far sigurtà per alcuno tanto Laico, quanto Ecclesiastico, dichiarando d'adesso per allhora nullo qualsisia atto di sigurtà ch'egli facesse, & in caso di contraventione voglio, che li frutti di quell'anno ch'egli facesse tal sigurtà, li restino sospesi, & facciano capitale à favore della mia heredità, & de chiamati in essa.

E perche nella mia heredità vi saranno molti effetti, e danari, quali all'arbitrio de SS. Curatori, ch si doveranno nominare da me, s'haveranno da impiegare, voglio, e dispongo, che li impieghi tutti, che si faranno delli effetti, danari, e crediti, della mia heredità, s'intendino sottoposti à questo mio fidecommisso, e prohibitioni, e dispositioni tanto in caso di morte, quanto di alienatione, e di delitto, acciò restino vincolati à detto mio fidecommisso, tanto per il mio herede, quanto

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per li figliuoli, e descendenti tutti dal medemmo mio herede, e dalli chiamati nella sopra mentovata scrittura, aggravandoli tutti all'osservanza di questa mia dispositione.

Li frutti, e fitti, che pro veneranno dalla mia heredità, beni, & effetti, per tutto il tempo della minor età di detto mio figliuolo dedotte le spese del suo mantenimento in quella quantità, che più piacerà à Signori Curatori infrascritti, al cui arbitrio mi rimetto in tutto, e per tutto, si doveranno impiegare, e li impieghi saranno sottoposti à questo mio fideicommisso.

Et essendo la mia heredità, & li effetti di quella communi, & indivisi con il Signor Cardinale mio fratello per esser noi sempre visciuti in pace, e quiete, & in comunione, perciò dovendo Sua Eminenza far amministrare li suoi beni, & effetti, crediti, e nomi di debitori, supplico, e riverentemente priego l'Eminenza Sua a prendersi la cura della mia heredità, e permettermi, che lo nomini, e deputi per Curatore Generale di quella, prendendosi la cura, non solo della mia heredità, ma di Livio mio figliuolo, & erede universale, & di Giovanna Maria mia figlia, perdonandomi, se con tanta confidenza gli accresco questo novo disturbo alle tante altre cure, che Sua Eminenza tiene, spero però, che per l'amore sviscerato, che l'Eminenza Sua mi ha sempre portato. Si compiacerà darmi questa consolazione ancor morto d'haver la cura de' miei figliuoli, & della mia heredità doppo mia morte, operando in essa con tutta quella libertà, con la quale puotrei io operare se fossi vivo.

Ed è tale la confidenza, che hò nella bontà, & nella rettitudine di Sua Emin., che gli do, e gli concedo tutta quella autorità nell'aministratione delle cose mie, che hò io medemmo, senz'obligo di dar conto alcuno, ne al mio herede, ne ad'altri, che gli possino succedere, liberandolo d'adesso per allhora di render conto di detta cura, e sua amministratione, essendo io certo, che haverà più cura de detti miei figliuoli, e della mia heredità, che non hò io stesso.

Voglio pure, che non sij obligato à far alcun inventario, ne descrizione della mia heredità, ne meno far alcun libro particolare liberando l'Emin. Sua da questo carico, quella volta, che dalla lege ne restasse obligato, puoiche per chiarezza della mia heredità, & delli effetti di quella lascio duoi libri da quali vedrà tutto il Patrimonio della Nostra Casa, cioè uno tenuto è scritto di mia propria mano dal quale risultano tutti li crediti, effetti, & danari nostri, impieghi, e negotij, che si servirà S. Emin. elegger un Ragionato chi più li parerà di farlo tirar avanti di tempo in tempo, che già resta intavolato per più mesi dell'anno corrente 1672.

E dall'altro libro ressultano le entrate de stabili, che sono in esso descritte, che quando piaccia à S. Emin. puotranno servire per inventario, ò sia repertorio della Nostra Azzenda, rimettendomi però sem=

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pre à quelle maggiori, e più accertate determinazioni, che piacerà à S. Emin. di prendere.

E perché non è conveniente, che lasci tutto questo travaglio de' miei figliuoli, e della mia heredità a Sua Eminenza, ho priegato il Signor Senatore Erba nostro Nipote ad esser anch'egli Curatore della mia heredità, & de miei figliuoli insieme con Sua Eminenza tanto più ressidendo egli in Milano, nel cui Stato vi sono li beni stabili, crediti molti, & effetti della mia heredità, come per tal effetto lo deputo e nomino per Curatore dei miei figliuoli, e delle mia heredità, subordinandolo però sempre alle disposizioni di Sua Eminenza per haver ella l'interesse commune, & indiviso nel tutto.

Prego però il Sig. Senatore prendersi questa cura, & dimostrarmi in morte quell'affetto, e buona corrispondenza, che mi hà sempre dimostrato in vita.

Libero tanto S. Emin., quanto il Sig. Senatore dall'obligo di far sigurtà per la buona amministratione della mia Azzenda, sicuro, che la faranno con tanta rettitudine, & attentione, che io stesso non potrei far migliore.

E quella volta, che fosse necessaria la sigurtà, d'adesso per allhora, obligo tutti li miei beni, & effetti della mia heredità per la retta amministratione de detti SS., e per il rendimento de conti legali da farsi dalli medemi, obligando il mio herede à star tacito, & contento di quanto Sua Emin., & il Sig. Senatore opereranno in suo servitio.

Permetto, e do ampla facoltà à S. Emin. di puoter costituire, e deputare altri Curatori a detti miei figliuoli, e suoi beni, quanti, e quali più piaceranno all'Emin. Sua, e doppo haverli deputati, di revocarli, e nominarne altri à suo arbitrio, con quella libertà, e conditioni, che più piaceranno à S. Em., come pure di deputare Amministratori, & Agenti, che saranno dall'Emin. Sua stimati più adattati à suoi interessi, & à quelli del Minore.

E perche sono certo, che il Sig. Senatore opererà sempre sotto la direttione del Sig. Cardinale, e conforme li suoi dettami, lo libero perciò da qualunque carico, che puotesse havere per l'amministratione, e cura de miei figliuoli, & della mia heredità, obligando per la sua indemnità tutti li beni di quella, acciò in alcun tempo non possi sentirne molestia alcuna.

E perche de mie negotij di Genova, e di Venetia non vi è persona più informata di quelli, che il Signor Aurelio Rezzonico mio confidentissimo, la cui qualità, rettitudine, buona legge, e vera corrispondenza di buon amico ho più volte sperimentato, & a pieno riconosciuta, perciò prego li SS. Curatori di sopra nominati, confidare a pieno in detto Signor Aurelio nelli negotij sudetti di Genova, & di Venetia, e suoi dependenti, governandoli col suo Consiglio, e dettame, nelle contingenze, che occorreranno ne' detti negotij, e sue dependenze.

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Haverei volentieri priegato il Sig. Marchese Ottavio Cusani Regio Questore nel Magistrato Straordinario di Milano à prendersi la cura de miei figliuoli, & della mia heredità insieme con li altri Signori da me di sopra nominati, mà perche tutti li effetti, e beni della mia heredità sono communi, & indivisi con il Sig. Cardinale mio fratello, hò però stimato di mia obligatione appoggiar questa cura al Sig. Cardinale, acciò si continui la comunione, & indivisibilità de benij, & effetti communi, finche piacerà al Sig. Cardinale di continuarla con mio figliuolo, & herede, & suo Nipote; E però priego il Sig. Marchese sudetto ad haver in protettione mio figliuolo, e li miei interessi come hà sempre praticato in mia vita, e nelle cose, che le saranno consultate, ò ricercato della sua protettione si servirà prestarle li suoi effetti à beneficio di detto mio herede.

Et dico, e protesto, che questa è la mia buona, & ultima volontà, quale voglio, che inviolabilmente, e per tale sarà da me firmata, e sottoscritta di mia propria mano con la nomina del mio herede.

Per legati pij, quanto non sij compita la mia intentione in vita mia, lascio al Sig. Senatore mio Nipote, che li compisca, ò per meglio dire li faccia compire conforme la notta, che li sarà da me consegnata.

Come pure dispongo, ch'egli faccia con la servitù di Casa, che si troveranno al mio servitio al tempo della morte mia, & in particolare con quelli, che mi haveranno assistito nell'ultima mia infirmità.

Sottoscritto Io Carlo Odescalco nomino per mio herede universale Livio mio figliuolo, e dispongo in tutto come sopra, e mi sono sottoscritto di mia propria mano, e sigillato con il mio sigillo alla presenza delli infrascritti testimonij.

Sottoscritt. Io. Dottor Collegiato, & Oratore della Città di Como Giulio Cesare Lucino del quon. Sig. Gio. Battista di P.N.P. S. Martino alla Nosiggia priegato dal sudetto Sig. Carlo Odescalco come suo conoscente fui presente per testimonio con tutti li infrascritti testimonij, & hò visto detto Sig. Carlo à sottoscrivere di suo pugno, & sigillare col suo proprio sigillo la presente scrittura, quale hà dichiarato essere il suo testamento questo dì 5. Settempre 1672. alla mia presenza, & delli altri testimonij, come abasso, & di suo ordine mi sono sottoscritto l'istesso giorno, & anno, e sarà sigillato col mio proprio sigillo in cera rossa di Spagna.

Io Prete Don Giacomo Denti del quon. Cipriano P.O.P.S. Stefano fuori, come conoscente del detto Sig. Carlo, da esso priegato son stato presente come sopra, & hò visto detto Sig. Carlo sottoscriversi di suo pugno, & sigillar col suo sigillo come sopra, questo dì 5. Settembre 1672. alla presenza mia, & delli altri testimonij, come d'abasso, & mi sottoscrivo di mia mano questo medemo giorno col mio sigillo di contro in cera rossa di Spagna.

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Io Giovanni Matteo Marchio figlio di Pietro Giacomo P.N.P. Barolomeo di dentro, come conoscente di detto Sig. Carlo da esso priegato sono stato presente come sopra, & hò visto sottoscrivere detto Sig. Carlo, & sigillar la detta scrittura col suo sigillo questo dì 5. Settembre 1672. alla mia presenza, & delli altri testimonij come abasso, & di suo ordine mi sono sottoscritto di propria mano questo medemo dì, e posto alla margine il mio sigillo in cera rossa.

Io Gio. Pauolo Avogadro del quon. Francesco di P.N.P.S. Bartolomeo di dentro, conoscente di detto Sig. Carlo da esso priegato, sono stato presente al tutto come sopra, & hò visto sottoscrivere detto Sig. Carlo col suo sigillo questo dì 5. Settembre 1672. alla presenza delli sudetti, & altri testimonij come abasso, & di suo ordine mi sono sottoscritto questo medemo dì di propria mano, col mio sigillo alla margine di cera rossa di Spagna.

Io Bono Peregrino del quon. Gio. Pauolo P.R.P.S. Gioanni la Conca conoscente del detto Sig. Carlo, da esso priegato sono stato presente al tutto come sopra, & hò visto sottoscrivere detto Sig. Carlo di sua mano, e sigillare col suo sigillo come sopra questo dì 5. Settembre 1672. alla presenza mia, & delli sudetti, & infrascritti testimonij, & di suo ordine mi sono sottoscritto questo medemo dì col mio sigillo alla margine in cera rossa.

Io Martino Vidario quon. Giovanni P.R.P.S. Giovanni in Concha, conoscente del detto Sig. Carlo, da esso priegato, son stato presente al tutto come sopra, & hò visto sottoscrivere detto Sig. Carlo di sua mano, & mettervi il suo sigillo questo dì 5. Settembre 1672. alla mia presenza, & delli sudetti, & infrascritti testimonij, & di suo ordine mi sono sottoscritto questo medemo dì col mio sigillo alla margine in cera rossa.

Io Francesco Cigardi quon. Baldessar P.R.P.S. Giovanni in Concha conoscente del detto Sig. Carlo da esso priegato sono stato presente come sopra, & hò visto sottoscrivere detto Sig. Carlo col suo sigillo alla margine come sopra alla mia presenza, & delli sudetti, & infrascritti testimonij questo dì 5. Settembre 1672., & il sudetto dì mi sono sottoscritto di mia mano d'ordine suo, col mio sigillo alla margine qui di contro in cera rossa.

Subscriptum cum signo Tabellionatus anteposto Ego Petrus Iacobus Macchius fil. quon. Bassiani P.N.P.S. Bartholomei Intus Mediolani, publicus Apostolica Imperialiquae auctoritate Medionali Notatus, & Caus. Coll. Notus, & cognitor praefati Illustriss. D. Caroli Odescalchi praedictis rogatus interfui, & attestor vidisse iubscribi primo loco dictum D. Carolum eius propria manu cum appositione sui sigilli, mox vidisse sub scribi prefato DD. Oratorem Lucinum, M.R. de Dentis, Io. Matheum Macchium filium meum, Io. Paolum de Advo=

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catis, Bonum Peregrinum, Martinum Vidarium, & Franciscum Cigardum, eorum proprijs respective manivus modo, & quo supra, cum appositione sigilli cuiusqq; eorum ad marginem utsupra, & pro fide &c. apposito hic mei tabellionatus signo me subscripsi dicta die 5. Septembris 1672.

Et de praedicits &c.

Actum in Studio domns habitationis praefati Egreg. D. Vicarij sit in P.N.P.S. Bartholomei Intus Medionali praesentibus D. Carolo Gasparo Brena quon. D. Caroli Philippi P.O.P.S. Stephani in Burgundia Mediolani, & D. Federico Pestalotia fil. D. Io. Antonij P.C.P.S. Mariae Secretae Mediolani Pronotarij &c.

Testes D. Carolus Alexander Drallus fil. quon. I.C. Io. Petri P.O.P.S. Petri ad Hortum Mediolani, D.I.C. Vincentius de Margheritis fil. D. Ioseph, Ioseph Gandinus f. q. Causidici Io. Baptistae, & Iacobus Antonius Olgiatus filius Alberti omnes tres P.N.P.S. Bartolomei Intus Mediolani, & Andreas Luragus fil. quon. Ambrosij dictarum proximè P., & Parochiae, omnesq; noti, & idonei &c.